Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Trascrizione di sentenze di divorzio estere

Responsabile di procedimento: Ornella Scarsella
Responsabile sostitutivo: dott. Lucio Luzzetti

Uffici responsabili

Ufficio Stato Civile

Descrizione

Le sentenze di divorzio pronunciate all'estero vengono trascritte nei registri di stato civile: su trasmissione del Consolato d'Italia estero competente o su richiesta dell'interessato. In quest'ultimo caso la richiesta deve essere presentata al Comune che ha registrato il matrimonio o a quello di residenza; la sentenza estera deve essere tradotta e legalizzata nelle forme di legge.
Prima della trascrizione,l'ufficio procede alla verifica della sussistenza nella sentenza dei requisiti elencati nell'art. 64 Legge 31.05.1995 n.218. In mancanza di alcuni di detti requisiti, l'ufficio procede ad acquisirli dal competente Consolato d'Italia all'estero.   
Dopo la trascrizione l'ufficio procede a:
annotazioni sull'atto di matrimonio;
annotazioni sugli atti di nascita degli interessati, se nati nel comune o trasmissione della proposta di annotazione, se nati in altro comune;
comunicazioni di stato civile ed anagrafiche agli uffici interessati;
aggiornamento della Banca dati informatica.

I documenti da allegare all'istanza
Copia di un documento di riconoscimento dell'interessato nel caso di procedimento ad istanza di parte

Chi contattare

Personale da contattare: Ornella Scarsella

Altre strutture che si occupano del procedimento

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: si
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: si
Termine variabile a seconda della conformità della sentenza estera ai requisiti di legge

Costi per l'utenza

nessuno

Riferimenti normativi

Servizio online

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Recapiti e contatti
Via F. Filomusi Guelfi - 67100 L’Aquila (AQ)
PEC protocollo@comune.laquila.postecert.it
Centralino +39.0862.6451
P. IVA 00082410663
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