Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Certificazione attestante l'iscrizione nelle liste elettorali ai fini della presentazione delle liste di candidature alle elezioni ovvero per la presentazione delle Proposte di legge o Referendum

Responsabile sostitutivo: dott. Lucio Luzzetti

Uffici responsabili

Ufficio Elettorale

Descrizione

La certificazione per uso candidature alle elezioni, attestante  che il cittadino è iscritto nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica, che normalmente è il Comune di residenza, fatta eccezione per i residenti all'estero. Normalmente può essere singolo per il singolo candidato oppure relativo ai sottoscrittori delle candidature ed avviene con una annotazione a margine del modulo di presentazione delle candidature con la certificazione elettorale dell'incaricato in calce ovvero viene prodotto un certificato singolo oppure un certificato cumulativo di più nominativi.

I documenti da allegare all'istanza
Per certificazioni singole o collettive relative alla presentazione di candidature o iniziative referendarie una domanda in carta semplice indicante le generalità, le funzioni, l'incarico, l' e-mail, n.ri telefonici del richiedente, le finalità della richiesta. Ai fini della privacy è necessario che il modulo da sottoscrivere da parte degli elettori contenga l'informativa di cui all'art.13 circa il soggetto promotore della sottoscrizione e le facoltà di cui all'art.7,8,9, 10 del D.lgv 30.6.2003 n.196.

Chi contattare

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: si
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: si
Per le richieste avanzate dai partiti politici e dai Comitati Promotori, la legge stabilisce che le certificazioni devono essere rilasciate entro 24 ore per la presentazione di candidature alle elezioni ; per le richieste avanzate dai Comitato promotori

Costi per l'utenza

Costi e modalità di rilascio.Nessun costo è dovuto da parte dei partiti politici e dei Comitati per certificazioni finalizzate alla presentazione delle candidature di liste per le Elezioni di ogni tipo ovvero per la certificazione relativa alle sottoscrizioni di proposte di legge o referendum. D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 642 TAB "B" art.1

Riferimenti normativi

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 642 Disciplina dell'imposta di bollo. (GU n.292 del 11-11-1972 ....

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