Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Annotazione AVD sulla tessera elettorale per l'esercizio del diritto di voto assistito da parte di elettori affetti da gravi infermità.

Responsabile di procedimento: Dott.ssa Simona Roscia
Responsabile sostitutivo: dott. Lucio Luzzetti

Uffici responsabili

Ufficio Elettorale

Descrizione

L'elettore fisicamente affetto da grave infermità, tali da non poter esprimere autonomanente il voto, permanente o temporanea, (es. ciechi, amputati delle mani,ecc) di richiedere al Comune di iscrizione elettorale l'apposizione di un timbro (denominato AVD) sulla tessera elettorale che lo autorizzi ad essere accompagnato da una persona nella cabina per esprimere il voto. La richiesta dell'interessato può essere presentata in ogni momento e deve essere accompagnata dal un certificato specifico da parte dei medici della ASL Medicina legale e del lavoro" che attesti che "l'infermità fisica impedisce l'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore." L'incaricato dell'Ufficio elettorale aggiorna la tessera elettorale con l'apposito rimbro AVD, il  registro previsto per l'annotazione e conserva la documentazione.

I documenti da allegare all'istanza
certificato medico della ASL Medicina legale e del lavoro, tessera elettorale, documento di identità 

Chi contattare

Personale da contattare: Dott.ssa Simona Roscia

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: si
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: si
Il timbro viene apposto al momento della presentazione della richiesta, se completa del certificato medico.

Costi per l'utenza

Nessun costo neanche per il certificato della ASL

Riferimenti normativi

Servizio online

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Recapiti e contatti
Via F. Filomusi Guelfi - 67100 L’Aquila (AQ)
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Centralino +39.0862.6451
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