Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Iscrizione Albo Giudici Popolari

Responsabile di procedimento: Francesco Andreaux
Responsabile sostitutivo: dott. Lucio Luzzetti

Uffici responsabili

Ufficio Elettorale

Descrizione

La richiesta di iscrizione all'Albo dei giudici popolari per la Corte d'Assise o la Corte d'Assise d'Appello deve essere presentata nel Comune di residenza entro il 31 luglio degli anni dispari. La domanda deve contenere le autodichiarazioni riguardanti le generalità, la cittadinanza italiana, il godimento dei diritti politici, un età compresa tra i 30 e 65 ani, il titolo di studio di scuola media inferiore per la Corte d'Assise e titolo di scuola media superiore per la Corte d'Assise d'Appello, di non essere nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art.12 della legge n.287 del 10.4.1951. Il Responsabile acquisisce la documentazione specifica presso il casellario giudiziario, verifica le autodichiarazioni e acquisisce al fascicolo la documentazione autodichiarata. Una Commissione comunale esamina ed accoglie e trasmette le domande ed il fascicolo alla segreteria della Corte d'Appello che provvede all'aggiornamento. Successivamente il Presidente della Corte d'appello trasmette nel mese di novembre gli elenchi aggiornati che devono essere pubblicati all'Albo pretorio.

La richiesta d’iscrizione, indirizzata al Sindaco del Comune di L’Aquila, redatta in carta libera, ssecondo lo schema allegato (allegato A), corredata della copia di un documento di ririconoscimento in corso di validità, può essere inoltrata, entro il termine sopraindicato, al pProtocollo del Comune dell’Aquila Via Roma 207/a: 

- a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R.;  

- con posta elettronica (anche ordinaria) all’indirizzo: protocollo@comune.laquila.postecert.it

Chi contattare

Personale da contattare: Francesco Andreaux

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: si
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: si
10 settembre del medesimo anno

Costi per l'utenza

Nessun costo 

Riferimenti normativi

Servizio online

Allegati

File con estensione pdf Allegato: Manifesto GP 2023.pdf
(Pubblicato il 14/04/2023 - Aggiornato il 14/04/2023 - 384 kb - pdf)
File con estensione pdf Allegato: Allegato A - Domanda di iscrizione.pdf
(Pubblicato il 14/04/2023 - Aggiornato il 14/04/2023 - 154 kb - pdf)
File con estensione doc Allegato: Allegato A - Domanda di iscrizione.doc
(Pubblicato il 14/04/2023 - Aggiornato il 14/04/2023 - 42 kb - doc)
File con estensione pdf Allegato: Allegato B - Domanda di cancellazione.pdf
(Pubblicato il 14/04/2023 - Aggiornato il 14/04/2023 - 141 kb - pdf)
File con estensione doc Allegato: Allegato B - Domanda di cancellazione.doc
(Pubblicato il 14/04/2023 - Aggiornato il 14/04/2023 - 39 kb - doc)
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Recapiti e contatti
Via F. Filomusi Guelfi - 67100 L’Aquila (AQ)
PEC protocollo@comune.laquila.postecert.it
Centralino +39.0862.6451
P. IVA 00082410663
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