Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Iscrizione Liste aggiunte per l'elezione del Parlamento Europeo

Responsabile di procedimento: Dott.ssa Simona Roscia
Responsabile sostitutivo: dott. Lucio Luzzetti

Uffici responsabili

Ufficio Elettorale

Descrizione

L'iscrizione alla lista aggiunta per le elezioni comunali consente di esercitare il diritto di voto per l'elezione del parlamento europeo. Occorre essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea. La domanda può essere presentata in occasione di ogni revisione ordinaria ed in occasione delle revisioni elettorali per le elezioni non oltre il 90° giorno antecedente la data delle elezioni europee. Nella domanda, oltre i dati anagrafici, deve essere indicata la cittadinanza, lo Stato e la città di provenienza. L'Ufficio elettorale compie l'istruttoria di rito, acquisisce la documentazione d'ufficio, accerta le dichiarazioni rese dall'interessato. L'elettore comunitario viene iscritto nelle liste elettorali aggiunte per i Cittadini della Comunità Europea per il rinnovo del PARLAMENTO EUROPEO nelle stesse forme delle liste ordinarie, viene consegnata la tessera elettorale e vota nelle stesse modalità degli elettori italiani. NB Non potrà esercitare il voto nella propria nazione e potrà votare i candidati del Collegio italiano.

I documenti da allegare all'istanza
Se la domanda è compilata direttamente presso l'Ufficio occorre esibire un documento di riconoscimento e copia del titolo di studio. Se inviata esclusivamente tramite posta certificata protocollo@comune.laquila.postecert.it o raccomandata con RR, deve essere allegato un documento di identità.

Chi contattare

Personale da contattare: Dott.ssa Simona Roscia

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: si
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: si
La prima revisione utile delle liste elettorali .In ogni caso la domanda deve essere presentata entro il 90° giorno antecedente le elezioni

Costi per l'utenza

L'iscrizione è gratuita.

Riferimenti normativi

Direttiva UE 94/80/CE Modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per ....

Servizio online

Facebook Twitter Linkedin
Recapiti e contatti
Via F. Filomusi Guelfi - 67100 L’Aquila (AQ)
PEC protocollo@comune.laquila.postecert.it
Centralino +39.0862.6451
P. IVA 00082410663
Linee guida di design per i servizi web della PA