
Termine di conclusione
Costi per l'utenza
L'iscrizione è gratuita.
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
L'iscrizione alla lista aggiunta per il Consigliere straniero non comunitario consente consente di esercitare il diritto di voto per l'elezione del cd "Consigliere straniero aggiunto" nel Consiglio Comunale. L'iscrizione avviene d'ufficio tra coloro che hanno i requisiti previsti dal regolamento comunale specifico e cioè a) cittadinanza di un paese straniero non appartenente alla Unione Europea. Non è elettore chi è in possesso della doppia cittadinanza (italiana e non comunitaria), nè l’apolide. b) possesso di un regolare titolo di soggiorno valido. c) compimento del 18° anno di età alla data di chiusura della revisione ordinaria delle liste elettorali del mese di gennaio se l’elezione avviene nel primo semestre dell’anno ovvero del mese di luglio se l’elezione avviene nel secondo semestre dell’anno”. d) iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente di questo Comune da almeno 6 (sei) mesi decorrenti alla data di chiusura della revisione ordinaria delle liste elettorali del mese di gennaio se l’elezione avviene nel primo semestre dell’anno ovvero del mese di luglio se l’elezione avviene nel secondo semestre dell’anno”. e) inesistenza di cause ostative alla iscrizione nelle liste elettorali, di cui all’art.2 del TU 20.3.1967 N.223.
L’Ufficio elettorale compila un elenco preparatorio degli iscrivendi, indicandone il cognome, nome luogo data di nascita e nazionalità e ne affigge copia all’Albo pretorio Entro cinque giorni dalla data di chiusura della revisione ordinaria delle liste elettorali del mese di gennaio se l’elezione avviene nel primo semestre dell’anno ovvero del mese di luglio se l’elezione avviene nel secondo semestre dell’anno”. Di essi dispone le richieste di informazioni circa le cause ostative di cui all’ art. 2 del TU 20.3.1967 n.223.
La Commissione elettorale di cui al regolamento omette le persone che non hanno detti requisiti e coloro che non hanno ricevuto il nulla osta dall’Autorità competente e compila un elenco degli aventi diritto al voto da affiggere all’albo pretorio. Entro 10 giorni dalla pubblicazione, chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso motivato.
I documenti da allegare all'istanza
L'iscrizione avviene d'Ufficio
L'iscrizione è gratuita.