Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Collocamento in comunità educative residenziale dei minori su disposizione dell'Autorità Giudiziaria

Responsabile di procedimento: Silvia Caruso
Responsabile di provvedimento: Dirigente: dott. Fabrizio Giannangeli
Responsabile sostitutivo: dott. Lucio Luzzetti

Descrizione

Qualora gli interventi posti in essere dal Servizio Sociale, in collaborazione con altre istituzioni, non rimuova, anche se parzialmente, la situazione pregiudizievole o se uno o entrambi i genitori sono sospesi o decaduti dalla potestà genitoriale con decreto dell'Autorità Giudiziaria, questa, come estrema soluzione può intervenire allontanando il minore da casa disponendo il suo collocamento in strutture residenziali educative ponendo l'onere del pagamento della retta mensile a carico del comune di residenza del minore. Il Servizio Sociale, pertanto, sarà obbligato a collocare il minore scegliendo la struttura più adatta alle problematiche individuali e familiari evidenziatesi nel corso della presa in carico effettuata, alla collaborazione con l'equipe socio-psico-educativa della struttura protetta con la quale dovrà collaborare alla stesura di un PEI. Dell'avvenuto collocamento, delle condizioni di vita del minore all'interno della comunità, del contenuto del PEI e del suo andamento, il Servizio Sociale ne darà notizia all'Autorità Giudiziaria.  

Chi contattare

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Riferimenti normativi

LEGGE 8 novembre 2000, n. 328 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. (GU ....
LEGGE 27 maggio 1991, n. 176 Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre ....
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1977, n. 616 Attuazione della, delega di cui all'art. 1 della legge 22 ....

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: 31/12/2014
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