
Altre strutture che si occupano del procedimento
Termine di conclusione
Costi per l'utenza
Non sono previsti costi per l'utenza.
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Esame della documentazione riguardante l'ammissibilità a contributo delle pratiche trasmesse dall' "Ufficio predisposizione buoni contributo", fornite già del referto dell'istruttoria tecnico/economica del consorzio FINTECNA//CINEAS/RELUIS, ovvero, per le pratiche da quest'ultimo non concluse, di quella dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila. Controllo della congruità dell’importo dei lavori riportato sul quadro economico definitivo con quanto indicato sul computo metrico estimativo del progetto, se presentato dopo la fine dell'istruttoria tecnico/economica del consorzio citato, ai fini della verifica della presenza di un eventuale accollo o riduzione del contributo.
In particolare il controllo integra e conclude quello eseguito dal consorzio FINTECNA/CINEAS/RELUIS, così come disposto dall'art. 2, comma 5, dell' O.P.C.M. 3779 del 6 giugno 2009 e dall'art. 2, comma 4, dell' O.P.C.M. 3790 del 9 luglio 2009. Istruttoria amministrativa delle richieste di indennizzo relative a edifici vincolati a seguito di emissione nulla osta della Soprintendenza sia ex art. 22 D.lgs. n. 42/04 sia ex art. 5 comma 7 O.P.C.M. 3881/10.
Predisposizione dei provvedimenti di ammissione al contributo per i progetti con schede parametriche, dalla parte prima alla richiesta di progetto parte seconda fino alla emissione del contributo definitivo.
I documenti da allegare all'istanza:
L'attività in esame si configura come un sub-procedimento dell'istruttoria di rilascio del contributo di ricostruzione definitivo o provvisorio: LA DOCUMENTAZIONE AD INTEGRAZIONE DI QUELLA ALLEGATA ALL'ISTANZA PRECEDENTEMENTE PRESENTATA è ESCLUSIVAMENTE QUELLA RITENUTA NECESSARIA E RICHIESTA DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO INCARICATO DELLA SINGOLA PRATICA.
Non sono previsti costi per l'utenza.