
Tipologie di procedimento
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Accettazione delle richieste di voltura dei provvedimenti
Uffici responsabili
Ufficio Liquidazioni contributi (SAL finali)Descrizione
Accettazione delle richieste di voltura dei provvedimenti.
I documenti da allegare all'istanza:
1) Decesso in fase di istruttoria della domanda:
L’erede deve consegnare al Front Office: il certificato di morte del beneficiario originario o relativa autodichiarazione resa ai sensi della normativa vigente (D.P.R. 445); autodichiarazione relativa all’identificazione degli eredi; la delega di questi ultimi all'erede che diventa unico intestatario del buono contributo; la richiesta di subentro a firma dell’erede delegato. Tutte le dichiarazioni di cui sopra devono essere complete di copia dei documenti di identità e di codice fiscale.
La richiesta acquisita viene inviata all'Ufficio ammissione buoni contributo AQ BCE per il seguito di competenza.
2) Decesso dopo pubblicazione del definitivo
a) L'erede deve consegnare al Front Office: il provvedimento definitivo in originale e la stessa documentazione di cui al punto 1). La documentazione acquisita viene inviata all’Ufficio ammissione buoni contributo AQ BCE per il seguito di competenza.
b) Il decesso è avvenuto dopo l’apertura del conto vincolato con finanziamento agevolato in banca: l'erede deve consegnare al Front Office la stessa documentazione di cui al punto 1). Il Front Office predispone la lettera di voltura da sottoporre al Dirigente. Dopo firma e protocollo il Front Office invia copia di tale voltura all’Ufficio Liquidazione per il seguito di competenza.
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