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Costi per l'utenza
Allorché il privato rinunci o non utilizzi il permesso di costruire ovvero anche quando sia intervenuta la decadenza del titolo edilizio oppure abbia versato somme eccedenti il totale effettivamente dovuto, sorge in capo alla p.a., anche ex artt. 2033 o, comunque, 2041 c.c., l'obbligo di restituzione delle somme corrisposte a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione e conseguentemente il diritto del privato a pretenderne la restituzione. Il diritto al rimborso si prescrive entro 10 anni dalla data di versamento.
La richiesta di rimborso, in carta semplice, con allegata la documentazione attestante i pagamenti effetttuati e per i quali si richiede il rimborso, va indirizzata all'ufficio Oneri del Comune di L'Aquila Via Avezzano. Il referente dell'Ufficio previo controllo sul capitolo di Bilancio dell'Amministrazione ed effettuate le opportune verifiche e gli accertamenti necessari, provvede alla definizione di una Determinazione Dirigenziale per il rimborso.