Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Separazioni e divorzi davanti all'Avvocato

Responsabile di procedimento: Ornella Scarsella
Responsabile di provvedimento: dott.ssa Lucia D'Alessio
Responsabile sostitutivo: dott. Lucio Luzzetti

Uffici responsabili

Ufficio Stato Civile

Descrizione

L'art. 6 della Legge n.162/2014, già operativo a partire dall'11 novembre 2014, dà ai coniugi la facoltà di concludere una convenzione di negoziazione assistita da almeno un Avvocato per parte per gli accordi consensuali di separazione personale e, nei casi di separazione personale già avvenuta in base alle norme sinora vigenti, anche di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio nonché di modifica delle condizioni di separazione e divorzio.

Questa nuova procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

L’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da almeno un Avvocato per parte è equiparato a tutti gli effetti ai provvedimenti giudiziali che definiscono la separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

L’Avvocato, una volta formalizzato l’accordo delle parti, deve trasmetterlo obbligatoriamente entro 10 giorni dal ricevimento del nulla osta o dell'autorizzazione da parte del Tribunale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui è registrato l’atto di matrimonio originale, utilizzando il seguente modulo di trasmissione. Tale Comune provvede con tempestività, e comunque entro 30 giorni, alla trascrizione dell’accordo nei registri ed a tutte le conseguenti variazioni di stato civile e di anagrafe.

Chi contattare

Personale da contattare: dott.ssa Lucia D'Alessio

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
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Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: 31/12/2015
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Recapiti e contatti
Via F. Filomusi Guelfi - 67100 L’Aquila (AQ)
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Centralino +39.0862.6451
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