
L’Ufficio Casa rilascia le attestazioni di idoneità alloggiativa, ai sensi della legge n. 94 del 15 luglio 2009 (c.d. pacchetto sicurezza).
L'attestazione di idoneità alloggiativa attesta l'idoneità dell'alloggio ad ospitare un certo numero di persone in rapporto al numero e alla superficie dei vani e la rispondenza dello stesso alloggio ai requisiti igienico-sanitari stabiliti dal Decreto del Ministero della Sanità del 5 luglio 1975.
L'attestazione di idoneità alloggiativa è necessario per il ricongiungimento familiare, ossia per autorizzare l’ingresso dall’estero dei familiari del lavoratore immigrato; per il rilascio del permesso di soggiorno CE e per la sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato.
L'attestazione d'idoneità dell'alloggio può essere richiesto dal proprietario dell'alloggio, dal conduttore del contratto di locazione, oppure dal soggetto residente o domiciliato o ospite nell'immobile.