Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Attestazioni di idoneità alloggiativa

Responsabile di procedimento: dott.ssa Marcella Ceniccola
Responsabile sostitutivo: dott. Lucio Luzzetti

Uffici responsabili

Ufficio Casa

Descrizione

L’Ufficio Casa rilascia le attestazioni di idoneità alloggiativa, ai sensi della legge n. 94 del 15 luglio 2009 (c.d. pacchetto sicurezza).

L'attestazione di idoneità alloggiativa attesta l'idoneità dell'alloggio ad ospitare un certo numero di persone in rapporto al numero e alla superficie dei vani e la rispondenza dello stesso alloggio ai requisiti igienico-sanitari stabiliti dal Decreto del Ministero della Sanità del 5 luglio 1975.

L'attestazione di idoneità alloggiativa è necessario per il ricongiungimento familiare, ossia per autorizzare l’ingresso dall’estero dei familiari del lavoratore immigrato; per il rilascio del permesso di soggiorno CE e per la sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato.

L'attestazione d'idoneità dell'alloggio può essere richiesto dal proprietario dell'alloggio, dal conduttore del contratto di locazione, oppure dal soggetto residente o domiciliato o ospite nell'immobile.

Chi contattare

Personale da contattare: dott.ssa Marcella Ceniccola

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
30 giorni

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: 31.12.2018
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Recapiti e contatti
Via F. Filomusi Guelfi - 67100 L’Aquila (AQ)
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Centralino +39.0862.6451
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