Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Schedario della popolazione temporanea (Anagrafe temporanea)

Responsabile di procedimento: dott.ssa Lucia D'Alessio
Responsabile sostitutivo: dott. Lucio Luzzetti

Uffici responsabili

Ufficio Anagrafe

Descrizione

Possono richiedere l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea i cittadini che dimorano nel Comune di L’Aquila, per motivi di studio, lavoro, famiglia o altro, e non si trovano ancora in condizione di stabilirvi la residenza per qualsiasi motivo.
L'iscrizione viene effettuata su domanda dell'interessato, per sé e/o per gli eventuali componenti del proprio nucleo familiare, o d'ufficio quando l’ufficiale d’anagrafe venga a conoscenza della presenza della persona nel comune da non meno di quattro mesi ed è concessa dopo i necessari accertamenti.
L’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea non prevede il rilascio di certificazione.
I cittadini iscritti possono solo chiedere il rilascio della carta di identità, previo nulla osta del Comune di residenza.

Chi può chiedere l'iscrizione
L'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea può essere richiesta da:
• cittadini italiani residenti in altro Comune italiano, che dimorino a L’Aquila da almeno 4 mesi;
• cittadini di stato terzo (non appartenenti all'Unione europea), residenti all'estero o in altro Comune italiano, che dimorino a L’Aquila da almeno 4 mesi;
• cittadini dell'Unione europea, residenti all'estero o in altro Comune italiano, che dimorino a L’Aquila da almeno 3 mesi (D. Lgs. 30/2007).
Quando la permanenza supera i 12 mesi, il cittadino non può essere più considerato “temporaneo” e deve quindi chiedere l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente.Lo schedario della popolazione temporanea viene revisionato periodicamente, almeno una volta l’anno, per eliminare dall’elenco le schede di persone non più dimoranti temporaneamente nel comune per allontanamento o decesso o per avervi stabilito la residenza.
L’iscrizione, dunque, è valida 1 anno

Come e dove chiedere l'iscrizione
La richiesta, debitamente compilata e sottoscritta, può essere presentata all’Ufficio Anagrafe del comune di L’Aquila in una delle seguenti modalità (tra loro alternative):
• a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo: Comune di L’Aquila - Ufficio Anagrafe - Via Roma 207/A-67100 L’Aquila;
• al Protocollo generale sito in Via Roma 207/A;
• via posta elettronica all'indirizzo: anagrafe@comune.laquila.it
• via Pec all'indirizzo: protocollo@comune.laquila.postecert.it

Documentazione da presentare presso l'Ufficio Anagrafe 

Cittadini Italiani:
• istanza di iscrizione
• documento di riconoscimento
• codice fiscale

Cittadini di Stato terzo:
• istanza di iscrizione
• passaporto in corso di validità
• permesso di soggiorno in corso di validità
• codice fiscale (se in possesso)

Cittadini dell'Unione Europea (lavoratori stagionali, studenti universitari, ricercatori ecc.):
• istanza di iscrizione
• documento di riconoscimento
• tessera sanitaria europea (TEAM)
• codice fiscale (se in possesso)
• contratto di lavoro stagionale, dichiarazione Università' relativa all'attività di studio o di ricerca

Normativa di riferimento
• Legge 1228/1954;
• D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989;
• Decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007 e successive modificazioni.

Chi contattare

Personale da contattare: dott.ssa Lucia D'Alessio

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: si
Due giorni per l'iscrizione e 45 giorni per le verifiche

Costi per l'utenza

Non ci sono costi.

Riferimenti normativi

Servizio online

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Recapiti e contatti
Via F. Filomusi Guelfi - 67100 L’Aquila (AQ)
PEC protocollo@comune.laquila.postecert.it
Centralino +39.0862.6451
P. IVA 00082410663
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