Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Inscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora

Responsabile sostitutivo: dott. Lucio Luzzetti

Uffici responsabili

Ufficio Anagrafe

Descrizione

Con delibera di Giunta n. 379 del 18/08/2006, il Comune ha disposto l’istituzione di una via fittizia, denominata “Via della Casa Comunale n.1”, presso cui registrare la posizione anagrafica di quelle persone che, non disponendo di una sistemazione alloggiativa stabile, non sono nelle condizioni per richiedere l’iscrizione anagrafica nel comune. Tale iscrizione consente anche alle persone senza fissa dimora di accedere ai servizi di welfare comunale (come, ad esempio, la carta di identità, le certificazioni anagrafiche, la tessera elettorale, la tessera sanitaria, e in generale tutti i documenti per i quali l’iscrizione anagrafica è condizione necessaria). Possono presentare la richiesta persone senza fissa dimora, senza tetto o assistite dai servizi sociali comunali che vivono abitualmente e continuativamente all'interno del territorio del Comune di L’Aquila ed aventi un domicilio a L’Aquila.
L'interessato, per legge, deve dichiarare non solo il domicilio, ma anche tutti gli elementi e/o documenti utili ad accertare l’effettiva sussistenza del predetto domicilio.
Per tutti coloro che non sono in grado di dimostrare il domicilio, è inviata comunicazione al Comune di nascita, se diverso da L’Aquila, per l'iscrizione nel registro anagrafico di quel Comune.
Anche nel caso di iscrizione di domicilio delle persone senza fissa dimora, non è possibile, ai sensi della vigente normativa, prescindere dal possesso, o da altro titolo, relativamente all’immobile, in armonia a quanto disposto dal D.L. n. 47 del 28 marzo 2014, convertito con modificazioni dalla Legge. 23 maggio 2014, n. 80. Le disposizioni normative che disciplinano l’iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora si applicano, in virtù dei principi costituzionali vigenti, senza distinzione alcuna. Per i cittadini comunitari e non, resta fermo l’obbligo di dimostrare, con idonea documentazione, la regolarità del soggiorno nel territorio italiano.
Il modulo di “Dichiarazione di residenza”, utile per i soggetti non aventi fissa dimora, può essere scaricato qui sotto, sia in pdf che word.

Chi contattare

Personale da contattare: dott.ssa Lucia D'Alessio

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: si
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
45 giorni

Costi per l'utenza

Il servizio non ha costi

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: 31.12.2019

Allegati

File con estensione pdf Allegato: Dichiarazione domicilio Persone senza fissa dimora.pdf
(Pubblicato il 18/04/2018 - Aggiornato il 18/04/2018 - 327 kb - pdf)
File con estensione doc Allegato: Dichiarazione domicilio Persone senza fissa dimora.doc
(Pubblicato il 18/04/2018 - Aggiornato il 18/04/2018 - 93 kb - doc)
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