Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Iscrizione A.I.R.E.

Responsabile di procedimento: Dirigente: avv. Paola Giuliani
Responsabile sostitutivo: dott. Lucio Luzzetti

Uffici responsabili

Ufficio Anagrafe

Descrizione

L'A.I.R.E. è l'anagrafe della popolazione italiana residente all'estero. Essa comprende tutti i dati dei cittadini italiani che hanno dichiarato spontaneamente di risiedere all'estero per un periodo di tempo superiore ai 12 mesi o per i quali è stata accertata d'ufficio tale residenza.
Devono iscriversi all'A.I.R.E.:
-i cittadini italiani che intendono trasferire la propria residenza all'estero per un periodo superiore ad un anno
- i cittadini nati e residenti fuori dal territorio nazionale, il cui atto di nascita sia stato trascritto in Italia e la cui cittadinanza italiana sia stata accertata dal competente ufficio consolare di residenza
-i cittadini stranieri che acquisiscono la cittadinanza all'estero, pur continuando a risiedervi. L'iscrizione è di norma effettuata a seguito della dichiarazione, resa dall'interessato, all'Ufficio consolare di residenza, attraverso la compilazione di un apposito modello, che viene trasmesso al Comune italiano di ultima residenza. Il connazionale può anche presentare la dichiarazione nell'Anagrafe del Comune di residenza prima di partire , ma in tal caso l'interessato deve recarsi successivamente presso il Consolato competente per territorio, che deve trasmettere all'Ufficio Anagrafe il modello di iscrizione ai fini del perfezionamento della pratica.

I documenti da allegare all'istanza
Occorre esibire un documento d'identità valido ed essere a conoscenza dell'indirizzo estero.

Chi contattare

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: si
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: si
La dichiarazione di residenza deve essere resa all'Ufficio Consolare competente entro 90 giorni dalla data dell'espatrio. L'iscrizione nell' A.I.R.E. decorre normalmente dalla data di ricevimento, da parte del Comune, della dichiarazione resa dal cittadin

Costi per l'utenza

Nessun costo

Riferimenti normativi

Servizio online

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