Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Autenticazione di firma-Atto di notorietà

Responsabile di procedimento: dott.ssa Luigia Vitali
Responsabile sostitutivo: dott. Lucio Luzzetti

Uffici responsabili

Ufficio Anagrafe

Descrizione

Le autenticazioni di firma comprovano che la firma è stata apposta dal dichiarante in presenza dell'Ufficiale di Anagrafe incaricato dell'autentica.
L'Ufficio Anagrafe può autenticare la firma soltanto su: tutto ciò che non ricade nelle predisposizioni dell’art. 47 DPR 445/2000 ( procure a vendere; atti di volontà, autorizzazioni), dichiarazioni di stati, fatti e qualità personali di cui il dichiarante sia a diretta conoscenza se richieste da privati.
La sottoscrizione di istanze o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da presentare agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi non sono più soggette all'autenticazione di firme: in questo caso è necessario apporre la firma dinanzi all'impiegato addetto a ricevere la documentazione oppure inviarla tramite fax o posta allegando la fotocopia di un documento d'identità valido. Nel caso in cui l'istanza e la dichiarazione riguardino riscossioni da parte di terzi di benefici economici, benché destinate a Pubbliche Amministrazioni o a gestori di pubblici servizi, la sottoscrizione deve essere comunque autenticata.

I documenti da allegare all'istanza
E' necessaria la presenza della persona interessata e un documento di riconoscimento.

Per la Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto notorio occorre: la marca da bollo da 16 euro; un documento del dichiarante; 0,52 centesimi per i diritti di segreteria.

L’ufficio è aperto al pubblico tutti i giorni, tranne il mercoledì mattina, e non occorre l’appuntamento.

Chi contattare

Personale da contattare: dott.ssa Luigia Vitali

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: si
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: si
In tempo reale

Costi per l'utenza

In bollo: marca da bollo da Euro 16,00 + Euro 0,52 per diritti di segreteria.
In carta semplice: Euro 0,26 per diritti di segreteria esclusivamente per gli usi per i quali la legge prevede l'esenzione dall'imposta di bollo.

Riferimenti normativi

Servizio online

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Recapiti e contatti
Via F. Filomusi Guelfi - 67100 L’Aquila (AQ)
PEC protocollo@comune.laquila.postecert.it
Centralino +39.0862.6451
P. IVA 00082410663
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