Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Autenticazione di firma-Atto di notorietà

Responsabile di procedimento: Andrea Di Loreto
Responsabile sostitutivo: dott. Lucio Luzzetti

Uffici responsabili

Ufficio Anagrafe

Descrizione

Le autenticazioni di firma comprovano che la firma è stata apposta dal dichiarante in presenza dell'Ufficiale incaricato all'autentica.
L’Ufficio Autentiche è competente ad autenticare le sottoscrizioni contenute in istanze o in dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e in tutti gli altri casi previsti dalla vigente normativa. Il testo del documento non può quindi contenere dichiarazioni aventi valore negoziale (es. manifestazioni di volontà, rinunce, contratti, scritture private, autorizzazioni...) né concretizzare una delega (salvo quanto previsto da normative speciali) o procura. Gli atti o documenti sui quali si chiede l'autenticazione (comprese le pensioni estere) devono essere in lingua italiana.
La sottoscrizione di istanze o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da presentare agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi non sono più soggette all'autenticazione di firme: in questo caso è necessario apporre la firma dinanzi all'impiegato addetto a ricevere la documentazione oppure inviarla tramite fax o posta allegando la fotocopia di un documento d'identità valido. Nel caso in cui l'istanza e la dichiarazione riguardino riscossioni da parte di terzi di benefici economici, benché destinate a Pubbliche Amministrazioni o a gestori di pubblici servizi, la sottoscrizione deve essere comunque autenticata.

I documenti da allegare all'istanza
E' necessaria la presenza della persona interessata munita di un documento di identità in corso di validità.

Per la Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto notorio occorre: la marca da bollo da 16 euro; un documento di identità del dichiarante; 0,52 centesimi per i diritti di segreteria.

L’ufficio è aperto al pubblico tutti i giorni, tranne il mercoledì mattina, e non occorre l’appuntamento.

Chi contattare

Personale da contattare: Andrea Di Loreto

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: si
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: si
In tempo reale

Costi per l'utenza

In bollo: marca da bollo da Euro 16,00 + Euro 0,52 per diritti di segreteria.
In carta semplice: Euro 0,26 per diritti di segreteria esclusivamente per gli usi per i quali la legge prevede l'esenzione dall'imposta di bollo.

Riferimenti normativi

Servizio online

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Recapiti e contatti
Via F. Filomusi Guelfi - 67100 L’Aquila (AQ)
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Centralino +39.0862.6451
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