Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Cremazione

Responsabile di procedimento: Dirigente: ing. Lucio Nardis
Responsabile sostitutivo: dott. Lucio Luzzetti

Uffici responsabili

Ufficio Servizi Cimiteriali

Descrizione

Come scegliere la cremazione

RIFERIMENTI DI LEGGE

La CREMAZIONE (di salma o resti mortali) è disciplinata dalla L. n. 130/2001 e dalla L. R. A. n. 41/2012.

L’AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

L’autorizzazione alla cremazione viene rilasciata  dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso previo riscontro di una specifica volontà in tal senso, espressa in vita dall’interessato o dai parenti del defunto.

 L’ESPRESSIONE DI VOLONTA’

 La cremazione (sia di salma che di resti mortali) può avvenire solo sulla base di una esplicita espressione di volontà

 1)    manifestata in vita direttamente dall’interessato in una delle seguenti forme:

  • disposizione testamentaria
  • volontà dichiarata davanti all’Ufficiale di Stato Civile e annotata nel registro delle cremazioni
  • iscrizione ad apposite Associazioni per la cremazione

2)    manifestata dopo il decesso dal coniuge o, in sua mancanza, dalla maggioranza di altri familiari di pari grado (ai sensi degli Art.74, 75, 76, 77 del Cod. Civ.), davanti all’Ufficiale di Stato Civile del comune di decesso o di residenza.

I parenti del defunto devono fissare un appuntamento e quindi recarsi presso il Servizio Cimiteriale in Via Aldo Moro,30  del comune per esprimere la formale “manifestazione di volontà alla cremazione”.  

La volontà deve essere espressa personalmente dal coniuge, o in sua mancanza, dalla maggioranza dei parenti di pari grado.

Al momento della manifestazione di volontà i parenti potranno presentare, se in loro possesso, un testamento del defunto contenente la volontà alla cremazione o l’atto di iscrizione ad una Associazione per la cremazione, o indicare l’avvenuta iscrizione nel registro delle cremazioni di altro comune.
 

DOCUMENTI DA ALLEGARE: □ 2 Marche da Bollo da €16,00
□ Istanza di Cremazione
□ estratto della disposizione testamentaria rilasciata dal Notaio da cui risulti la volontà del defunto di essere cremato;
□ volontà del defunto iscritto ad Associazione avente tra i propri fini quello della cremazione;
□ dichiarazione di volontà resa da tutti i parenti dello stesso grado;
□ certificato del medico necroscopo da cui risulta essere escluso il sospetto di morte dovuta a reato ai sensi art. 79 DPR 285/1990;
□ nulla osta del forno crematorio dove si intendono espletare le procedure di cremazione
□ nulla osta alla cremazione dell’Autorità Giudiziaria
□ in caso di cittadini stranieri: dichiarazione delle autorità nazionali del defunto da cui risultino le norme di diritto applicabili ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

Chi contattare

Personale da contattare: Serafina Puddu

Altre strutture che si occupano del procedimento

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: si
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: si
Tre giorni dalla presentazione dell'istanza

Costi per l'utenza

La misura massima delle tariffe da applicare per la cremazione dei cadaveri sono determinate con decreto del Ministero dell’Interno e sono soggette a rivalutazione annuale.

Regolamenti per il procedimento

Tra gli allegati, l'avviso del Dirigente del Settore Ambiente e Partecipate del 26 giugno 2014, contenente indicazioni in ....

Riferimenti normativi

Servizio online

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Recapiti e contatti
Via F. Filomusi Guelfi - 67100 L’Aquila (AQ)
PEC protocollo@comune.laquila.postecert.it
Centralino +39.0862.6451
P. IVA 00082410663
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