Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Certificazioni anagrafiche

Responsabile di procedimento: Maria Catena
Responsabile sostitutivo: dott. Lucio Luzzetti

Uffici responsabili

Ufficio Anagrafe

Descrizione

Dal 1 gennaio 2012 le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono più richiedere certificati a cittadini ed imprese. Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione i certificati sono completamente eliminati e sostituiti dalle autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto notorio, mentre le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione restano valide solo nei rapporti tra privati. Pertanto, i certificati che vengono rilasciati sono validi solo nei rapporti tra privati e recano la seguente dicitura: “ Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.  
I certificati che attestano stati e fatti personali non modificabili (nascita, morte) hanno validità illimitata. Invece, i certificati anagrafici, le certificazioni di stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile non sono più validi oltre i termini di validità (6 mesi) anche nel caso in cui l'interessato dichiari, in calce al documento stesso, che le certificazioni contenute non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.

I documenti da allegare all'istanza
L'interessato deve presentarsi allo sportello con i dati anagrafici della persona di cui si richiede il certificato.
Se il certificato viene richiesto per posta ordinaria  è necessario allegare: un documento d'identità del richiedente, una busta preaffrancata e una marca da bollo da Euro 16+ 0,52 centesimi in moneta di diritti di segreteria (se il certificato è in esenzione 0,26 Euro in moneta di diritti di segreteria).

Chi contattare

Personale da contattare: Maria Catena

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: si
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: si
In tempo reale

Costi per l'utenza

Euro 0,52 per diritti di segreteria + marca da bollo da Euro 16,00 in carta legale-Euro 0,26 per diritti di segreteria in carta libera (esclusivamente per gli usi per i quali la legge prevede l'esenzione dall'imposta di bollo).

Riferimenti normativi

Servizio online

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Recapiti e contatti
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Centralino +39.0862.6451
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