Bandi di concorso
Bandi di concorso
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornati i dati di cui al comma 1.
2-bis. I soggetti di cui all'articolo 2-bis assicurano, tramite il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, la pubblicazione del collegamento ipertestuale dei dati di cui al presente articolo, ai fini dell'accessibilita' ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
Revoca delle selezioni pubbliche per l'assunzione di 1 istruttore direttivo assitente sociale, 1 istruttore direttivo coordinatore pedagogico e 1 istruttore socio educativo - educatore asilo nido
Maggiori informazioni:
Il provvedimento è pubblicato in open office (primo allegato) e pdf (secondo allegato).
Bando per istruttore direttivo assistente sociale
Bando per istruttore direttivo coordinatore pedagogico
Bando per istruttore socio educativo-educatore asili nido

