Riferimenti normativi su organizzazione e attività
LEGGE 24 novembre 1981, n. 689, art. 26
Numero: 0
Protocollo: 0
Strutture organizzative di riferimento: Nucleo Polizia Commerciale e Annonaria
Art. 26. (Pagamento rateale della sanzione pecuniaria)
L'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria puo' disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non puo' essere inferiore a lire trentamila. In ogni momento il debito puo' essere estinto mediante un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato e' tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.
Link norma su portale Normattiva: www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689!vig=
Contenuto creato il 13-11-2014 aggiornato al 13-11-2014