Riferimenti normativi su organizzazione e attività

LEGGE 24 novembre 1981, n. 689, art. 26

Numero: 0
Protocollo: 0
Strutture organizzative di riferimento: Nucleo Polizia Commerciale e Annonaria

Art. 26. (Pagamento rateale della sanzione pecuniaria)

L'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria puo' disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non puo' essere inferiore a lire trentamila. In ogni momento il debito puo' essere estinto mediante un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato e' tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

Contenuto creato il 13-11-2014 aggiornato al 13-11-2014
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