Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DINANZI ALLA ECC.MA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA PROMOSSO DALL'AVV. GENTILESCHI ELEONORA PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N.92 DEL 30.12.2019 DEL TRIBUNALE CIVILE DI L'AQUILA, AI FINI DELLA DECLARATORIA DI ERRATA QUANTIFICAZIONE DEL PROPRIO COMPENSO OPERATA DAL COMMISSARIO AD ACTA .
Allegati

(Pubblicato il 07/10/2020 - Aggiornato il 07/10/2020 - 965 kb - pdf)