Provvedimenti

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 23 comma 1

Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).

Disposizioni sul contenimento dei consumi energetici. Proroga accensione impianti termici per la climatizzazione invernale dal 16/04/2022 al 26/04/2022

Tipologia: provvedimento organo indirizzo-politico
Provvedimento numero: Ordinanza n. 72
Data del provvedimento: 15-04-2022

Allegati

File con estensione pdf Allegato: Ordinanza n.72 - Proroga accensione impianti termici.pdf
(Pubblicato il 15/04/2022 - Aggiornato il 15/04/2022 - 106 kb - pdf)
Contenuto creato il 15-04-2022 aggiornato al 15-04-2022
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