Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Deliberazione di Giunta comunale n. 173 del 30/03/2022: LEGGE 22.10.1971 N. 865, ART. 51. INTERVENTO COSTRUTTIVO NELLA ZONA RISERVATA AL SUB COMPARTO P.E.E.P. 8/D, IN LOCALITÀ COLLE DI PRETURO (AQ). - VARIANTE PROPONENTI:SOC. COOP. “SONIA 82 - “PIO X” - SAN CRISTOFORO 88”; INTERMEDIA FINANCE LAZIO – ABRUZZO SPA; FB IMMOBILIARE.
Allegati

(Pubblicato il 05/05/2022 - Aggiornato il 05/05/2022 - 52608 kb - pdf)