Provvedimenti

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 23 comma 1

Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).

AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO INSTAURATO DA BUCCI GIANLUCA CON CITAZIONE IN OPPOSIZIONE ALLORDINANZA DI INGIUNZIONE EX ART. 2 R.D. 639/1910 PROT. GEN. 19628/2022

Tipologia: provvedimento organo indirizzo-politico
Provvedimento numero: Deliberazione di Giunta comunale n. 307
Responsabile del provvedimento:
Data del provvedimento: 13-05-2022

Allegati

File con estensione pdf delib G.C. 307 del 13.05.2022: Delib_g.C._307_del_13.05.2022.pdf
(Pubblicato il 18/05/2022 - Aggiornato il 18/05/2022 - 1167 kb - pdf)
Contenuto creato il 18-05-2022 aggiornato al 18-05-2022
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