Registro degli Accessi

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 - Delibera ANAC 1309/2016
articolo 5 commi 1, 2, 3

Accesso civico a dati e documenti

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

In seguito alla riforma del D. Lgs. n. 33/2013, avvenuto con il D. Lgs. n. 97/2016, in tema di trasparenza, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ha emanato la delibera n. 1309/2016 riguardante l'accesso agli atti amministrativi. Il predetto decreto 97 ha introdotto infatti il cosiddetto FOIA, ossia la possibilità per i cittadini non solo di pretendere l'obbligo di pubblicazione degli atti previsti dalla normativa (art. 5, comma 1, cosiddetto accesso civico semplice), ma di poter ottenere i dati e i documenti detenuti dall'Amministrazione Pubblica anche se non soggetti a pubblicazione (art. 5 comma 2, cosiddetto accesso civico generalizzato), con i limiti previsti dalla normativa stessa.

La delibera A.N.A.C. n. 1309/2016 ha auspicato la creazione di un Registro degli Accessi chiesti dai cittadini e il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha emanato una circolare (la n. 2/2017) contenente le modalità di attuazione dell'accesso civico generalizzato, specificando, nell'allegato 3 della circolare stessa, le modalità di realizzazione del Registro degli Accessi, pubblicato qui sotto e aggiornato almeno una volta ogni sei mesi. Il Registro contiene l'elenco degli accessi semplici, degli accessi generalizzati e degli accessi agli atti ordinari (Artt. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni). Per leggerli, basta cliccare sulla linguetta in basso del foglio di excel.

 

Il Registro degli Accessi (file unico in excel contenente tutte le tipologie di accesso)

Il Registro degli Accessi civici (art. 5, comma 1, D. Lgs. n. 33/2013 modificato dal D. Lgs. n. 97/2016)

Il Registro degli Accessi generalizzati (art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 33/2013 modificato dal D. Lgs. n. 97/2016)

Il Registro degli Accessi agli atti (Legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, artt. 22 e seguenti)

Contenuto inserito il 09-10-2017 aggiornato al 07-11-2017
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