Telefono e posta elettronica

DLgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 13 comma1 lettera d

Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:

d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali. 

Attenzione! E' in corso la modifica delle poste elettroniche degli amministratori, del personale e delle strutture. In ogni caso, per indirizzare un'e mail occorre eliminare il .gov (es. nome.cognome@comune.laquila.it e non nome.cognome@comune.laquila.gov.it; oppure ufficio@comune.laquila.it e non ufficio.comune.laquila.gov.it).

Contenuto inserito il 15-10-2018 aggiornato al 29-05-2019

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Contenuto creato il 16-09-2013 aggiornato al 27-11-2023
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