Articolazione degli uffici

DLgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 13 comma 1 lettere a, b, c, d

Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali. 


 

Ufficio Stato Civile

Struttura organizzativa di appartenenza: Servizi Demografici, Politiche del Lavoro e di Genere

ATTENZIONE! In ottemperanza alle disposizioni previste per il contenimento del contagio da coronavirus covid-19, l'accesso all'ufficio e le modalità di erogazione del servizio sono stati modificati secondo le indicazioni previste IN QUESTO AVVISO.Le delegazioni sono al momento chiuse al pubblico, all'infuori di quella di Paganica, che riapre dal 3 agosto 2020.

E' attivo "Anagrafe On Line", il servizio che ti consente di visualizzare e stampare i certificati d'anagrafe o di stato civile direttamente da casa.

I servizi demografici rendono noto inoltre che, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di servizi on-line, si accederà al nuovo portale tramite SPID oppure con Carta Nazionale dei Servizi (CNS), tessera sanitaria (TS-CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE). Pertanto gli utenti sono invitati fin da ora a munirsi di una delle dette modalità di accesso, già previste dall’Agenda per l’Italia Digitale, tra le quali si consiglia quella con SPID in quanto più immediata. Si specifica, tuttavia, che sarà previsto, in una prima fase e in via temporanea, l'accesso anche con le tradizionali modalità di registrazione (utente e password).

Presso la sede dei servizi demografici in via Roma n. 207/A è possibile richiedere i moduli standard multilingue (in tutte le lingue dell'Unione Europea) da allegare ai certificati. Per saperne di più, leggi l'avviso.

 

L'Ufficio di Stato Civile si occupa dei principali eventi della vita della persona: nascita, matrimonio, morte e cittadinanza.

Assicura, pertanto, i seguenti servizi:

- registrazione degli atti di nascita, di riconoscimenti successivi alla nascita, di adozioni, di cambio di nomi, cognomi e/o sesso;

- pubblicazioni di matrimonio, registrazione di atti di matrimonio, di separazione e divorzio, di convenzioni matrimoniali notarili;

- iscrizione nel Registro delle Unioni Civili;

- registrazione degli atti di morte;

- trascrizione di atti dall' estero (nascita, matrimonio, morte e cittadinanza);

- rilascio di certificazioni e di estratti degli atti sopra menzionati, che possono essere richiesti dagli interessati e da chiunque ne faccia richiesta e rilasciati in carta semplice previo versamento di € 0,26 per i diritti;

- rilascio delle copie integrali degli atti, che possono essere richieste dai titolari dell' atto stesso o da chiunque ne abbia interesse, presentando allo Stato Civile apposita istanza, su modello disponibile presso l'Ufficio, corredata da un documento d'identità in corso di validità e da una marca da bollo da € 16;

 - ricevimento dei giuramenti delle "Guardie particolari giurate".

 

DENUNCE DI NASCITA

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO

SEPARAZIONE DEI BENI

SEPARAZIONI E DIVORZI

CELEBRAZIONI DELLE UNIONI CIVILI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO

DENUNCE DI MORTE

DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (D.A.T.)

CITTADINANZE


DENUNCE DI NASCITA. La denuncia deve essere fatta esclusivamente dal padre o dalla madre ovvero da chi ha assistito al parto, entro i seguenti termini:
· 3 giorni presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura in cui e' avvenuta la nascita;
· 10 giorni presso l'ufficio di Stato Civile del Comune in cui e' avvenuto l'evento, ovvero del Comune di residenza della madre.

Qualora la madre e il padre non siano coniugati la denuncia deve essere fatta esclusivamente con la presenza congiunta di entrambi i genitori.

COSA OCCORRE:
· attestazione di avvenuta nascita rilasciata dal Centro di nascita;
· un documento di riconoscimento in corso di validità.

 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO.

I futuri sposi devono richiedere la pubblicazione di matrimonio sia che si sposino con rito civile che con rito religioso.  Le pubblicazioni devono rimanere esposte per otto giorni e sono consultabili nell'albo pretorio on line.

La normativa prevede la sottoscrizione di un verbale preliminare da parte dei nubendi e l'acquisizione della documentazione necessaria da parte del Comune di residenza.

La documentazione necessaria per le pubblicazioni di matrimonio è consultabile al seguente link.

Il modello della dichiarazione sostitutiva di certificazione è scaricabile al seguente link.

 

SEPARAZIONE DEI BENI. Gli sposi che intendano scegliere il regime della separazione dei beni potranno dichiararlo contestualmente al matrimonio:
· all'Ufficiale di Stato Civile, se il matrimonio si svolge secondo il rito civile;
· al Parroco o altro Ministro di culto, se il matrimonio si svolge secondo un rito religioso.

Qualora la scelta venga effettuata successivamente al matrimonio, la dichiarazione dovrà essere resa dinanzi ad un notaio.

 

SEPARAZIONI E DIVORZI

Il decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132 recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile”, convertito con modificazioni nella Legge 10 novembre 2014 n. 162, introduce novità in tema di separazione personale,di cessazione degli effetti civili e di scioglimento del matrimonio, volte a semplificare le relative procedure. Si premette che dette procedure sono applicabili solo in caso di accordo tra i coniugi e che il tempo minimo che deve trascorrere tra la separazione ed il divorzio è rimasto quello di 3 anni.
 

Separazioni e divorzi davanti all'Avvocato
 

L'art. 6 della Legge n.162/2014, già operativo a partire dall'11 novembre 2014, dà ai coniugi la facoltà di concludere una convenzione di negoziazione assistita da almeno un Avvocato per parte per gli accordi consensuali di separazione personale e, nei casi di separazione personale già avvenuta in base alle norme sinora vigenti, anche di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio nonché di modifica delle condizioni di separazione e divorzio.

Questa nuova procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

L’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da almeno un Avvocato per parte è equiparato a tutti gli effetti ai provvedimenti giudiziali che definiscono la separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

L’Avvocato, una volta formalizzato l’accordo delle parti, deve  trasmetterlo all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui è  registrato l’atto di matrimonio originale obbligatoriamente entro 10  giorni a decorrere dalla data di comunicazione alle parti del  provvedimento (nulla osta o autorizzazione) del Procuratore della  Repubblica o del Presidente del Tribunale a cura della segreteria o  della cancelleria. La trasmissione al Comune va fatta utilizzando il  seguente modulo di trasmissione. Il Comune provvede con tempestività,  e comunque entro 30 giorni, alla trascrizione dell’accordo nei  registri ed a tutte le conseguenti variazioni di stato civile e di  anagrafe.
 

Separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile
 

L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11 dicembre 2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza di uno di loro o del Comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, per concludere un accordo di separazione personale o un accordo di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza degli Avvocati in tal caso è facoltativa.

Tale procedimento semplificato in Comune è possibile solo quando:

  • non vi siano figli comuni ai coniugi richiedenti o minori o portatori di handicap grave, maggiorenni incapaci o economicamente non autosufficienti;
  • non vi siano patti di trasferimento patrimoniale.

Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è previsto un doppio passaggio dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni.

Tale modalità semplificata in Comune è stata ulteriormente specificata con Circolare del Ministero dell'Interno n.6 del 24/04/2015 come segue:

è possibile rivolgersi all'Ufficiale dello Stato Civile solo quando:

  1. non vi siano figli in comune dei coniugi richiedenti,minori o portatori di handicap grave, maggiorenni incapaci o economicamente non autosufficienti. Si può,invece, procedere nel caso di presenza di figli minori o portatori di handicap grave, maggiorenni incapaci o economicamente non autosufficienti non comuni ma di uno soltanto dei coniugi richiedenti.
  2. Non vi siano “patti di trasferimento patrimoniale”. Possono,invece,essere inseriti nell'accordo di separazione o di divorzio concluso davanti all'Ufficiale dello Stato Cicvile rispettivamente l'assegno periodico di mantenimento o l'assegno divorzile.

Competente a ricevere l’accordo è :

  • il Comune di residenza di uno dei coniugi;
  • il Comune in cui è iscritto l’atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio con il rito civile);
  • il Comune in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero.

A decorrere dal prossimo 26 maggio 2015 con Legge n.55 del 06/05/2015 il termine che deve intercorrere tra la separazione e il divorzio è stato ridotto a sei mesi se si tratta di separazione consensuale e 12 mesi se si tratta di separazione giudiziale (non consensuale).

All’atto della conclusione dell’accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00, con pagamento mediante versamento alla Tesoreria comunale.

Per tale procedimento semplificato in Comune, da attivare riempiendo questo modello, sarà possibile fissare un appuntamento presso l’Ufficio centrale dello Stato Civile di L’Aquila o presso le Delegazioni Municipali, a seconda della competenza, nelle giornate di martedì dalle ore 16,00 alle ore 17,00 e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00. Gli Uffici sono contattabili telefonicamente ai numeri consultabili su questo stesso sito.

 

CELEBRAZIONI DELLE UNIONI CIVILI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO. La Legge 20 maggio 2016 n.76 ha recentemente previsto la celebrazione di "Unioni Civili" tra persone dello stesso sesso, nonchè alcune forme di "Convivenze di fatto anagrafiche". Per quanto concerne le "Unioni Civili", sono state regolate in maniera sostanzialmente analoga al matrimonio. Ci si può rivolgere all'Ufficio di Stato Civile di qualsiasi Comune italiano. Per il Comune di L'Aquila rivolgersi all'Ufficio di Stato Civile sito in Via Roma n.207 per le informazioni del caso.
PAGINA IN CORSO DI AGGIORNAMENTO IN ATTESA DEI DECRETI ATTUATIVI ANCORA NON EMANATI

 

DENUNCE DI MORTE. La denuncia di morte deve essere fatta entro 24 ore dal decesso, da un familiare o da una ditta autorizzata delegata dalla famiglia stessa.

COSA OCCORRE
Per i morti in casa:
· il certificato di morte e la scheda Istat del medico di famiglia;
· l'accertamento necroscopico rilasciato dall'A.S.L.

Per tutti gli altri casi:
· la denuncia di morte e' sempre a cura degli interessati (familiari o ditta autorizzata), che devono far pervenire la denuncia stessa al Comune esibendo la scheda di morte rilasciata dall'Ospedale o Istituto in cui e' avvenuto il decesso e l'avviso di morte.

 

CITTADINANZE. I cittadini stranieri possono fare richiesta di cittadinanza italiana nei seguenti casi:
- se sposati con cittadini italiani (dopo 2 anni se risiedono in Italia, dopo 3 anni se risiedono all'estero, in entrambi i casi dopo 1 anno se hanno figli minori);

- se residenti da almeno 10 anni nel territorio italiano (da almeno 4 anni se cittadini europei);

- se di stirpe italiana o con precedente cittadinanza italiana, sempre che non vi abbiano espressamente rinunciato;

- negli altri casi previsti dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 91.

Le richieste di cittadinanza devono essere rivolte, nella maggior parte dei casi, alla Prefettura di residenza. Ci sono tuttavia delle ipotesi  in cui la pratica viene espletata direttamente dal Comune di residenza. Per le pratiche di acquisto, riacquisto, rinuncia alla cittadinanza italiana, su istanza dell' interessato, è previsto il versamento di un contributo pari a € 200.00, in favore dello Stato (art. 1 comma 12 Legge n. 94 del 15 luglio 2009).

Tra i possibili casi di acquisto della cittadinanza, vi è anche quello di cui possono beneficiare i giovani nati in Italia e che vi abbiano risieduto continuativamente dalla nascita al compimento della maggiore età. La domanda, previa comunicazione da parte del Comune agli interessati, deve essere presentata al Comune a partire dalla data del compimento dei 18 anni fino alla data del compimento dei 19 anni. In mancanza, tuttavia, il diritto potrà essere esercitato anche oltre tale data.

 

DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (D.A.T.). La Legge 22 dicembre 2017 n. 219 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, in vigore dal 31 gennaio 2018, stabilisce che ogni persona maggiorenne capace di intendere e di volere (“disponente”), in previsione di una futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, indicando al contempo una persona di sua fiducia (“fiduciario”), che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con medici e le strutture sanitarie.

La legge prevede che le DAT debbano essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’Ufficio dello Stato Civile del comune di residenza, che provvede all’annotazione in apposito registro. In particolare, vanno compilati i seguenti moduli: dichiarazione sostitutiva di atto notorio del disponente , dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fiduciario , dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fiduciario supplente , richiesta di iscrizione nel registro .

Il Registro comunale delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) è conservato presso la sede dei Servizi Demografici -Ufficio dello Stato Civile in Via Roma 207/A

Le disposizioni anticipate di trattamento (DAT), redatte per scrittura privata, devono essere consegnate personalmente dal disponente e su appuntamento all’Ufficiale dello Stato Civile (da richiedere a mezzo posta elettronica all'indirizzo dat@comune.laquila.it) e devono recare la firma autografa del disponente medesimo. Il disponente dovrà consegnare le DAT in originale, da conservare nell’apposito archivio comunale, e in copia da rilasciare al fiduciario.

Il registro è riservato esclusivamente ai cittadini residenti nel Comune di L’Aquila, maggiorenni e capaci di intendere e di volere.

L’Ufficiale dello Stato Civile, dopo le opportune verifiche, senza entrare nel merito dei contenuti della DAT, deve limitarsi a registrare un ordinato elenco cronologico, sia cartaceo che informatico, delle dichiarazioni presentate ed assicurare la loro adeguata conservazione in conformità ai principi di riservatezza dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003.

Riferimenti normativi

  • Legge 22 dicembre 2017 n. 219 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”;
  • Circolare n. 1/2018 del 08/02/2018 del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale Servizi Demografici “Legge 22 dicembre 2017 n. 219, recante norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. Prime indicazioni operative.”

 

A CHI RIVOLGERSI:

- Dichiarazioni di nascita, di morte, cittadinanza - sig.ra Giacinta Santini (a supporto, sig.ra Luana Masciovecchio)

- Matrimoni, Separazioni e Divorzi: dott.ssa Mariachiara Paolelli, sig.ra Luana Masciovecchio

- Disposizioni anticipate di trattamento (D.A.T.): dottor Eustachio Tarulli (0862.645516) o alla dott.ssa Mariachiara Paolelli (0862.645524).

Contatti

Telefono: 0862645503-254 - 334.7687476 (solo per reperibilità per denunce di morte)
Fax: 0862 645744-751
Indirizzo: Via Roma, 207/A - Palazzo Del Tosto - L'Aquila 67100

Orari al pubblico

lunedì 9,30 - 13,30
mercoledì 15,30 - 17,30
giovedì 9,30 - 13,30

Come raggiungerci

Apri indirizzo su Google Maps

Normativa

Procedimenti gestiti da questa struttura

Il cittadino che voglia adottare persona minorenne o maggiorenne, deve rivolgersi rispettivamente al Tribunale per i minorenni ....
Successivamente alla pubblicazione di matrimonio, l'Ufficio procede a: acquisire i dati necessari alla formazione dell'atto ....
La denuncia di morte deve essere resa entro 24 ore dal decesso all'Ufficiale di Stato civile del Comune in cui è avvenuto ....
Presentazione della denuncia (entro e non oltre 10 giorni dalla nascita) da parte di uno solo dei genitori se coniugati, ....
Le persone che intendano contrarre matrimonio, sia civile che religioso, devono presentare al comune di residenza una dichiarazione ....
Secondo la normativa italiana, i coniugi possono scegliere il regime patrimoniale della famiglia (comunione dei beni o separazione ....
Il genitore che intenda riconoscere un figlio, deve presentare apposita istanza all'Ufficio di stato civile, che procede ....
Trascrizione di atto di morte avvenuta in Italia, in un comune diverso da quello di residenza; annotazione di morte sull'atto ....
Contenuto creato il 16-09-2013 aggiornato al 19-04-2023
Facebook Twitter Linkedin
Recapiti e contatti
Via F. Filomusi Guelfi - 67100 L’Aquila (AQ)
PEC protocollo@comune.laquila.postecert.it
Centralino +39.0862.6451
P. IVA 00082410663
Linee guida di design per i servizi web della PA