Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

ICI

Responsabile sostitutivo: dott. Lucio Luzzetti

Uffici responsabili

Ufficio IMU - ICI - TASI

Descrizione

L'ufficio ICI è competente per ciò che concerne la rettifica delle dichiarazioni ICI incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti dell'imposta. L'Ufficio procede all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti notificando al contribuente un apposito avviso di motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio  vengono notificati, con contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative-tributarie e a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. 
L'ufficio ICI è competente inoltre all'istruttoria: 1) delle istanze di autotutela presentate dai contribuenti avverso gli avvisi di accertamento; 2) delle domande di rimborso avanzate dagli stessi contribuenti per somme versate e non dovute; 3) delle richieste di storno dell'imposta verso i Comuni competenti.

I DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA ISTANZA
Per le istanze di autotutela tutti i documenti non reperibili dall'Ufficio tramite i collegamenti on-line con catasto, anagrafe tributaria o tramite altri settori dell'Ente stesso.                                                                                                                                     Per le domande di rimborso occorre allegare le copie delle ricevute di versamento. In entrambi i casi è necessario allegare copia del documento di identità del richiedente.

Chi contattare

Altre strutture che si occupano del procedimento

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
L'Ufficio provvede ad effettuare il rimborso entro il termine di 180 gg dalla data di presentazione della richiesta.

Costi per l'utenza

L'imposta è assolta in autotassazione (direttamente dal cotribuente/soggetto passivo) senza alcun costo se non quello relativo alle commissioni postali per i bollettini di conto corrente.

Regolamenti per il procedimento

Riferimenti normativi

LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria ....

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: 31/12/2014
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Recapiti e contatti
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