
L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11 dicembre 2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza di uno di loro, o del Comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, per concludere un accordo di separazione personale ovvero di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza degli Avvocati è solo facoltativa. Tale modalità semplificata in Comune è possibile solo quando non vi siano figli minori o figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, anche di una sola parte, e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.
Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è previsto un doppio passaggio dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni.
Competente a ricevere l’accordo è :
Restano invariati i presupposti per la domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi, oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970).
All’atto della conclusione dell’accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00, con pagamento mediante versamento alla Tesoreria comunale.
Per tale procedimento semplificato, da attivare riempiendo questo modello, in Comune sarà possibile fissare un appuntamento presso l’Ufficio centrale dello Stato Civile di L’Aquila o presso le Delegazioni Municipali, a seconda della competenza, nelle giornate di venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e martedì dalle ore 16,00 alle ore 17,00. Gli Uffici sono contattabili telefonicamente ai numeri consultabili su questo stesso sito.