Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile

Responsabile di procedimento: Ornella Scarsella
Responsabile di provvedimento: dott.ssa Lucia D'Alessio
Responsabile sostitutivo: dott. Lucio Luzzetti

Uffici responsabili

Ufficio Stato Civile

Descrizione

L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11 dicembre 2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza di uno di loro, o del Comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, per concludere un accordo di separazione personale ovvero di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza degli Avvocati è solo facoltativa. Tale modalità semplificata in Comune è possibile solo quando non vi siano figli minori o figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, anche di una sola parte, e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.

Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è previsto un doppio passaggio dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni.

Competente a ricevere l’accordo è :

  • il Comune di residenza di uno dei coniugi;
  • il Comune in cui è iscritto l’atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio con il rito civile);
  • il Comune in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero.

Restano invariati i presupposti per la domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi, oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970).

All’atto della conclusione dell’accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00, con pagamento mediante versamento alla Tesoreria comunale.

Per tale procedimento semplificato, da attivare riempiendo questo modello, in Comune sarà possibile fissare un appuntamento presso l’Ufficio centrale dello Stato Civile di L’Aquila o presso le Delegazioni Municipali, a seconda della competenza, nelle giornate di venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e martedì dalle ore 16,00 alle ore 17,00. Gli Uffici sono contattabili telefonicamente ai numeri consultabili su questo stesso sito.

 

Chi contattare

Personale da contattare: dott.ssa Lucia D'Alessio

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
30

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: 31/12/2015
Facebook Twitter Linkedin
Recapiti e contatti
Via F. Filomusi Guelfi - 67100 L’Aquila (AQ)
PEC protocollo@comune.laquila.postecert.it
Centralino +39.0862.6451
P. IVA 00082410663
Linee guida di design per i servizi web della PA