Accesso civico
Accesso civico a dati e documenti
1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.
3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.
4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
Con la riforma del D. Lgs. n. 33/2013, avvenuta per mezzo del D. Lgs. n. 97/2016 (che ha in parte modificato anche la legge fondamentale sull'anticorruzione, la n. 190/2012), sono state cambiate le modalità di accesso civico. In particolare, tale accesso è stato esteso e le richieste possono essere presentate presso varie strutture, così come previsto dal rinnovato art. 5 e dagli articoli seguenti della predetta norma. In sostanza, la legge italiana si è avvicinata a quella tipicamente anglosassone inserendo il cosiddetto F.O.I.A. (Freedom of Information Act) e il Comune dell'Aquila si è adeguato a tale nuovo corso. Qui sotto è possibile scaricare la modulistica a seconda se di debba richiedere la pubblicazione di un atto - obbligatoria per legge - oppure per chiedere un documento la cui pubblicazione non è obbligatoria. Sono inoltre riportati un documento dell'Anci (l'Associazione nazionale dei Comuni Italiani) contenente delle spiegazioni sulle novità introdotte dal D. Lgs. n. 97/2016, in particolare per quanto attiene le modalità per esercitare la richiesta di accesso civico e le strutture dove presentare tale istanza, e lo schema di linee guida adottate in materia dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.).
La circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
Dove inviare le richieste
- Agli uffici che detengono i dati e le informazioni (l'organigramma del Comune dell'Aquila)
- Per e-mail agli indirizzi: responsabiledellacorruzione@comune.laquila.it e redazione.sito@comune.laquila.it
(in caso di questioni riconducibili alle pubblicazioni obbligatorie o per riesame delle richieste che hanno avuto un diniego)
Le risposta alle richiesta di accesso civico saranno fornite entro 30 giorni dalla data di invio per e-mail o dalla data di acquisizione da parte dell'Ufficio del Protocollo.
Se entro trenta giorni il responsabile non risponde alla richiesta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9-bis della Legge 24/1990.
Titolare del potere sostitutivo, in caso di ritardo o mancata risposta, è il Segretario generale, che è anche Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Il Segretario Generale si trova nella sede del Comune di via San Bernardino n. 2 (Palazzo Fibbioni)
E mail: segreteria.generale@comune.laquila.it